Art. 10-bis — Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica
((1. Al fine di rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l'obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra, all'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 5, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2025";
- b)al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, la Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' gestire, su richiesta, le attivita' di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita";
- c)al comma 10, le parole: "intestato alla Cassa depositi e prestiti" sono sostituite dalle seguenti: "intestato al Ministero dell'economia e delle finanze")).
Testo vigente dal 17 dicembre 2024
