Art. 7-bis — Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresi' le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";
- b)all'articolo 161, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri";
- c)dopo l'articolo 161 e' inserito il seguente: "Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzieta' dell'intervento ispettivo. 2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
- a)il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
- b)i requisiti che il predetto personale deve possedere nonche' le relative attivita' di formazione e aggiornamento". All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 22 giugno 2023
