A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e' collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 212:
  • 1)al comma 2, ((alinea,)) secondo periodo, la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;
  • 2)al comma 2, lettera i), la parola: «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole: «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;
  • 3)((dopo il comma 16 e' inserito il seguente: "16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura"));
  • a-bis)all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter";
  • b)all'allegato L-quinquies, dopo il numero 20, e' inserito il seguente: «20-bis. Attivita' di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.». Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al ((decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023)), e' integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo ((decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023)). ((3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"))

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2024 al 17 dicembre 2024. 6 parole tolte, 394 parole aggiunte in 4 capoversi.

1) al comma 2, aggiunto: alinea, secondo periodo, la parola: «diciannove» e' sostituita dalla seguente: «ventuno»;

3) dopo il comma 16tolto: , e' inserito il seguente: tolto: « aggiunto: "16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa puo' assumere il ruolo di responsabile tecnico per tolto: l'impresa medesima aggiunto: tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessita' di verifica di idoneita' iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia tolto: svolto aggiunto: ricoperto il ruolo di tolto: responsabile tecnico aggiunto: legale rappresentante presso la stessa per almeno tolto: cinque aggiunto: tre anni consecutivi.tolto: » aggiunto: La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

aggiunto: a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 e' inserito il seguente: "10-bis. I costi indicati nel comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attivita' di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Consorzio nazionale imballaggi e sui consorzi di cui all'articolo 223, sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale CONAI di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entita' netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalita', efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che puo' richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia degli accordi sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attivita' con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), del presente articolo e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter";

… nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiunto: del 23 novembre 2023, e' integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative … i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiunto: del 23 novembre 2023. aggiunto: 3-bis. All'articolo 4 della legge 17 maggio 2022, n. 60, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di promuovere obiettivi di economia circolare per i rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, i criteri specifici e le modalita' per la cessazione della qualifica di rifiuto sono stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153~art4 · fonte del testo

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