Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 6, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6.1. Le lettere c) e d) del comma 6 si applicano compatibilmente con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonche' con quelle di adeguamento delle regioni o delle province autonome, ove adottate"; 0b) all'articolo 7, comma 5, terzo periodo, le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"));

  • a)all'articolo 8:
  • 1)al comma 1: 1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del ((decreto-legge)) 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»; 1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorita',» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
  • a)affidabilita' e sostenibilita' tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
  • b)contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
  • c)rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  • d)valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;
  • 2)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: ((0a) i progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili; 0b) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO2, nonche' i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie));
  • a)i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al (( punto 6-bis))) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;
  • a-bis)((i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW));
  • b)gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;
  • c)i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW. 1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, ((o del comma 1-bis e' riservata)) una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame e' definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme ((e simultanea)) dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica ((...)) l'ordine di priorita' stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, ((al Ministero della cultura, che vi si uniforma)). La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR ne' di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;
  • 2-bis)((al comma 2-bis, ultimo periodo, la parola: "2024" e' sostituita dalla seguente: "2026"));
  • 3)((al comma 2-octies, al primo periodo, le parole: "Il presidente della Commissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I presidenti delle Commissioni di cui al presente articolo" e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Con le stesse modalita' individuate nei periodi precedenti, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato nonche' il riparto di competenze tra le Forze di polizia, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, le Commissioni di cui al presente articolo possono avvalersi di quattro unita' di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5"));
  • 4)dopo il comma 2-octies e' inserito il seguente: «2-novies. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della commissione tecnica ((di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)) e il Presidente della commissione tecnica PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica ((di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)) di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.»;
  • b)all'articolo 19:
  • 1)al comma 2, primo periodo, le parole: «e l'adeguatezza» sono soppresse;
  • 2)il comma 6 e' sostituito dai seguenti: «6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorita' competente puo' richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 6-bis. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorita' competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. ((La comunicazione di cui al periodo precedente)) e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.»;
  • 3)al comma 7: 3.1) al primo periodo, dopo le parole: «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»; 3.2) il secondo periodo e' soppresso;
  • 4)al comma 10 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonche' dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilita' a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento e' reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento di verifica di ((assoggettabilita' a VIA originario)). Se l'istanza di cui al terzo periodo e' presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorita' competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita' competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorita' competente procede all'archiviazione.»;
  • c)all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonche'»;
  • d)all'articolo 24:
  • 1)al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;
  • 2)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facolta' di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessita' del progetto, il Ministero della cultura puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorita' competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne da' comunicazione al proponente e all'autorita' competente, cui e' fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;
  • e)all'articolo 25:
  • 1)al comma 2, primo periodo, le parole: «l'autorita' competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
  • 2)al comma 2-quinquies: 2.1) ((...)) le parole: «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto»; 2.2) ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ((ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo))»;
  • 3)al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali,»;
  • 4)dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»;
  • f)all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole: «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;
  • g)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 191)). ((2. Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa o a biogas, nonche' di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera e), del presente articolo, allega una dichiarazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la legittima disponibilita', a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere connesse)) Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici - GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto ((legislativo n. 152 del 2006)). I costi annuali derivanti dall'attuazione del primo periodo sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. All'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il Ministero della difesa puo' definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale.»; Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Testo vigente dal 17 dicembre 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 2024 al 17 dicembre 2024.

L’articolo è stato riscritto: il testo nuovo è quasi del tutto diverso da quello di prima, e un confronto parola per parola non aiuterebbe a leggerlo. Le due versioni si possono aprire dall’elenco qui sopra.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-17;153~art1 · fonte del testo

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