Capo III – Servizi professionali
- Art. 9 — Disposizioni sulle professioni regolamentate
- Art. 9-bis — (Società tra professionisti). 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre"; b) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"; d) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"; e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari"
- Art. 10 — Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
- Art. 11 — Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria
- Art. 12 — Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti