Art. 3-bis — Disposizioni in materia di medie opere
((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 139-ter, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalita' previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025";))
- b)((al comma 141, il terzo periodo e' soppresso;))
- c)((al comma 142, le parole: "riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato" sono sostituite dalle seguenti: "riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento";))
- d)((al comma 143, quarto periodo, le parole: ", fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter" sono soppresse;))
- e)((al comma 144, terzo periodo, le parole: "dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione";))
- f)((al comma 145, le parole: "Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144";))
- g)((al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: "15 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari")).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
