Art. 10 — Misure urgenti per l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione nelle zone colpite da eventi calamitosi
All'articolo 22-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole «e alla richiesta dei medesimi per la concessione del contributo per la ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta ((richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto)) contributo per la ricostruzione». ((All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sopravvenuta agibilita' dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo gia' riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilita' dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si da' luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma")).
Testo vigente dal 8 ottobre 2025
