Art. 3-novies — Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici
All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)all'alinea, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
- 2)alla lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
- b)al comma 2, le parole: ", ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuita' didattica". Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Testo vigente dal 12 marzo 2023
