Art. 14
Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilita' sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026 1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026»;
- b)al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;
- c)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonche' del 21 maggio 2026, e' fissato secondo le modalita' stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la piu' ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili gia' approvate. 4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025.»;
- d)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del 21 maggio 2026». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonche' al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con piu' unita' immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e' presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita' immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresi', alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
