Art. 15 — Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026
All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole: «nonche', entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
- 2)al secondo periodo, le parole: «nonche', alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonche' del sisma del 21 maggio 2026», nonche' le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Testo vigente dal 7 agosto 2026
