Art. 6-bis — Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale

((Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: "932-quater. In relazione alla conclusione delle attivita' straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, e' autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:))

  • a)((al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;))
  • b)((agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro)). ((932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:
  • a)quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • b)quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • c)quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".))

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-10-29;156~art6bis · fonte del testo

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