Art. 19-bis — Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019
All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "la possibilita' di" sono inserite le seguenti: "rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di".
Testo vigente dal 10 agosto 2025
