Art. 3 — Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;
- b)all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facolta' dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalita' previste dall'articolo 194.»;
- c)all'articolo 255:
- 1)i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalita' semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e' attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. 4. L'anticipazione di cui al comma 3 e' ripartita annualmente, nei limiti della disponibilita' del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed e' concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione. 5. L'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse. 6. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilita' speciale.»;
- 2)al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
- 3)al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
- d)all'articolo 259:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorsi i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
- 2)dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: «1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».
Testo vigente dal 7 agosto 2026
