Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le societa' professionistiche di calcio, nonche' di consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.». Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 5, lettera a), ((numero)) 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;
  • b)all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente: «5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ((competenti)) provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
  • c)dopo l'Allegato 1, e' aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Testo vigente dal 31 luglio 2024

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2024 al 31 luglio 2024. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), tolto: punto aggiunto: numero 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;

… enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni tolto: interessate aggiunto: competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-05-31;71~art5 · fonte del testo

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