Art. 18 — Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori Disposizioni urgenti in materia di start-up
((Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori)) Disposizioni urgenti in materia di start-up ((Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "gli investimenti qualificati" si interpretano come "gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati")). ((All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((al comma 90, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027";))
- b)((al comma 94, primo periodo, dopo le parole: "lettera b-ter)," sono inserite le seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026" e le parole: "e, a partire dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno 2027")). All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)): «L'importo totale delle risorse e' investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014». All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
- a)non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c)necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, e' superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni» ((sono sostituite dalle)) seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».
Testo vigente dal 10 agosto 2025 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →
