Art. 9-bis — Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
((Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purche' il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9")).
Testo vigente dal 10 agosto 2025
