Art. 17 — Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalita' stabiliti con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,». All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonche' da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,». Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

Testo vigente dal 30 giugno 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;95~art17 · fonte del testo

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