Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del presente articolo. 11 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.

Testo vigente dal 20 aprile 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/2000

    Ha colpito questo articolo
    13 aprile 2000

    Non ledono l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana le disposizioni della legge n. 662 del 1996 (artt. 2, comma 154, e 3, comma 216) e del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997 (art. 7), in quanto la riserva all'erario di entrate che trovano la loro fonte nei provvedimenti legislativi impugnati, non si discosta da quanto prevede la normativa di attuazione statutaria (art. 2, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 107 del 1965), a tenore della quale singole leggi statali possono destinare il gettito di "nuove entrate tributarie" riscosse nell'ambito del territorio regionale a finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse leggi (nella specie, allo scopo di risanamento del bilancio statale); ferma la possibilità, in sede applicativa e con gli strumenti appropriati - ivi compreso il conflitto di attribuzione -, che la Regione difenda la propria autonomia da eventuali illegittime lesioni, ove sorga controversia circa il carattere di "nuove entrate tributarie" attribuibile a questo o a quel gettito. Pertanto non sono fondate le questioni sollevate nei confronti delle suddette disposizioni di legge.

    Art. 7 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale, e 116 e 119 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, per la riduzione della base di calcolo spettantele sul gettito di tributi erariali, lamentata in conseguenza della riserva allo Stato che non soltanto dalla ricorrente, ma anche, per il resistente Presidente del Consiglio, dall'Avvocatura dello Stato, si assume operata dall'art. 7 delle disposizioni per il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30), riguardo alle entrate derivanti dall'acconto previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso provvedimento legislativo, nella misura del 20 per cento del reddito imponibile, sull'imposta dovuta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte. Le entrate tributarie in questione, infatti, hanno fonte nelle previgenti, ed invariate, disposizioni che disciplinano le imposte sui redditi e stabiliscono sia i presupposti dell'imposizione, sia i criteri per la determinazione delle aliquote: le diverse modalità della riscossione che l'art. 1, comma 3, con la prevista parziale anticipata "autotassazione", si limita a stabilire, non comportano che l'imposta, nella sua entità complessiva, sia dovuta in misura maggiore che per il passato, e pertanto, non essendovi nuove entrate, il richiamato art. 7 - che dispone bensì la riserva all'erario, ma solo delle entrate che derivano dallo stesso decreto-legge - non può trovare, nel caso, applicazione. Inteso in tal senso, il combinato disposto delle norme impugnate sfugge quindi alle censure mossegli, con la conseguenza che alla Regione Sardegna, in forza dell'art. 8, lettera a), dello Statuto speciale - che prevede la partecipazione della Regione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - non potrà essere sottratto, nei limiti della quota spettantele, l'importo dei predetti acconti riscossi nell'ambito della Regione medesima. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 116 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 186/1999

    Questione infondata
    25 maggio 1999

    a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento a…

    Art. 5 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1996 al 20 aprile 2000.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 13 aprile 2000, n. 98 (in G.U. 1a s.s. 19/4/2000, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art7 · fonte del testo

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