Art. 14 — Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del presente articolo. 11 Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
11La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 luglio 2000, n. 347 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui, nel disporre che le modalita' di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana".
Testo vigente dal 3 agosto 2000
