Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/04/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 2legge 662/1996
  • art. 7legge 669/1996

applicata al caso

  • art. 2d.l. 669/1996
  • art. 7d.l. 669/1996

usata come parametro

  • art. 2d.P.R. 1074/1965

citata

  • art. 36d.l. 669/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 154,

e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica", e dell'art. 7 del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti

in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, promossi con due

ricorsi della Regione Siciliana, notificati rispettivamente il

27 gennaio e il 27 marzo 1997, depositati in Cancelleria,

rispettivamente, il 30 gennaio ed il 7 aprile 1997, ed iscritti ai

nn. 18 e 32 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Franco Castaldi, Giovanni Lo Bue e Francesco

Torre per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo

Mandò per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 gennaio e depositato il

30 gennaio 1997 (Reg. ric. n. 18 del 1997) la Regione Siciliana ha

impugnato, in riferimento agli articoli 14, lettera r), 17, lettera

d) 20, 21, terzo comma, e 36 dello statuto speciale e alle relative

norme di attuazione in materia di pubblica istruzione e in materia

finanziaria, gli articoli 1, comma 85, 2, comma 154, e 3, commi 158 e

216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica).

A seguito dell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 questa Corte

ha deciso, con sentenza n. 111 del 1999, oltre ad un profilo comune

di illegittimità costituzionale sollevato dalla ricorrente nei

confronti di tutte le disposizioni impugnate, le questioni specifiche

sollevate nei confronti dell'art. 1, comma 85, e dell'art. 3, comma

158. Il giudizio è proseguito quindi limitatamente alle specifiche

questioni di legittimità costituzionale, sollevate con il terzo

motivo del ricorso, nei confronti dell'art. 2, comma 154, e

dell'art. 3, comma 216, della stessa legge n. 662 del 1996, in

riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme

di attuazione in materia finanziaria, nonché ai principi di certezza

del diritto e di leale cooperazione.

Si tratta di due disposizioni di tenore simile, che riservano

all'erario, rispettivamente, le entrate derivanti dai commi da 133 a

165 dell'art. 2, e le entrate derivanti dalla legge n. 662 nella sua

globalità, destinandole a concorrere "alla copertura degli oneri per

il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle

linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni

di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria", e

stabiliscono che con decreto del Ministro delle finanze (per il solo

art. 2, comma 154, di concerto con il Ministro del tesoro) "sono

definite, ove necessarie, le modalità" di attuazione di quanto

previsto negli stessi commi in questione.

La ricorrente osserva che la legge n. 662 contiene, oltre a

diverse disposizioni che istituiscono nuovi tributi, sostituiscono

imposte esistenti con altro tipo di imposizioni, ed elevano aliquote

di tributi, interventi molteplici e di varia natura caratterizzati

dall'apparente intento di ridisegnare fattispecie tributarie, cause

di detrazione o di deduzione, o di allargare la base imponibile (ad

esempio attraverso l'aumento delle rendite catastali), ma

sostanzialmente rivolti a procurare, in "forme trasversali", maggiori

entrate.

Tali interventi sulla base imponibile di tributi esistenti, che

consentono l'acquisizione di maggiori entrate, non darebbero però

luogo a quelle "nuove entrate tributarie" che l'art. 2 del d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, nell'attribuire alla Regione la spettanza

delle entrate tributarie erariali (salvo alcune eccezioni) riscosse

nel suo territorio, consente di riservare allo Stato con apposite

leggi, che le destinino al soddisfacimento di particolari finalità

specificate nelle leggi medesime. Nuove entrate tributarie, a questi

fini, sarebbero solo, secondo la ricorrente, quelle derivanti dalla

istituzione di nuovi tributi o dall'incremento delle aliquote di

tributi preesistenti: non ricorrendo, nella specie, tali ipotesi, la

devoluzione allo Stato dei maggiori proventi sarebbe illegittima.

Lamenta la ricorrente che nelle norme impugnate non vi è alcuna

indicazione dei criteri per distinguere i proventi nuovi da ciò che

nuovo non è, limitandosi esse a rinviare ad un decreto ministeriale

la indicazione dei criteri selettivi: si impedirebbe così il

controllo sul corretto esercizio della deroga, e verrebbe meno la

prevedibilità delle relative decisioni, con violazione della

certezza del diritto. Per aversi tutela effettiva, occorrerebbe che

le norme fossero sufficientemente precise e dettagliate, nonché

ancorate a precisi indicatori quantitativi.

Il vulnus al principio di leale cooperazione sarebbe ancora più

grave per non essersi prevista alcuna forma di partecipazione e

consultazione della Regione nella determinazione dei maggiori

proventi derivanti dagli interventi in parola. La Regione sarebbe

stata totalmente ignorata, in quanto il Presidente della Regione non

sarebbe stato invitato al Consiglio dei ministri in cui si è

discussa e approvata la normativa in questione, e il decreto

ministeriale verrebbe a determinare discrezionalmente, senza alcuna

partecipazione della Regione, il quantum dei maggiori proventi

riservati allo Stato.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel

giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, osserva, in ordine alle

censure qui esaminate, che questa Corte, nella sentenza n. 429 del

1996, ha giudicato infondato il dubbio di legittimità costituzionale

che investiva una clausola legislativa (art. 3, comma 241, della

legge n. 549 del 1995) identica a quella contenuta nell'art. 3, comma

216, della legge impugnata, e ha precisato che il requisito della

novità dell'entrata può ritenersi soddisfatto anche con riferimento

ad entrate derivanti dall'aumento delle aliquote di tributi

preesistenti.

Le norme della legge n. 662 del 1996, inoltre, solo in parte

determinerebbero entrate aggiuntive relative a tributi preesistenti,

mediante la rimodulazione di una serie di imposte erariali attraverso

l'accorpamento delle aliquote; per il resto prevederebbero nuovi

tributi strutturalmente destinati alle Regioni, come l'IRAP e

l'addizionale regionale all'IRPEF, ovvero nuovi tributi erariali

specificamente destinati al perseguimento delle linee di politica

economica e finanziaria in vista della partecipazione dell'Italia

all'Unione monetaria europea (c.d. contributo per l'Europa).

3. - Con ordinanza in data 11-22 febbraio 1999, la Corte ha

disposto l'acquisizione in via istruttoria di informazioni e

documenti circa l'attuazione e gli effetti finanziari delle clausole

legislative impugnate.

Le relazioni dei Ministeri competenti e la documentazione

prodotta sia dall'amministrazione centrale, sia dalla regione, hanno

consentito di accertare che l'attuazione in via amministrativa delle

clausole di riserva di entrate all'erario, contenute nelle norme

impugnate, è avvenuta (per la legge n. 662 del 1996 con riguardo ad

una sola parte delle disposizioni da cui derivano maggiori entrate,

con esclusione delle disposizioni destinate ad essere attuate con

atti di legislazione delegata) con il decreto del Ministro delle

finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, in data

23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario

dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia

di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1998, che ha

provveduto contestualmente all'attuazione anche di altre analoghe

clausole di riserva di entrate, disposte da provvedimenti legislativi

succedutisi dal 1992 al 1997, per quanto riguarda i gettiti relativi

agli anni 1997 e seguenti. In particolare, si è provveduto a stimare

- principalmente sulla scorta delle relazioni tecniche che

accompagnavano i disegni di legge - il maggior gettito atteso in

ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, dall'applicazione delle

singole disposizioni delle leggi da cui derivano nuove entrate,

calcolando poi l'incidenza percentuale di tale gettito sul gettito

totale a livello nazionale, relativo alle singole voci di entrata -

definite per singoli capitoli e articoli del bilancio dello Stato -

previste nel relativo esercizio; tale percentuale di incidenza è

stata applicata alle corrispondenti voci di entrata del bilancio

della Regione Siciliana, sulla base delle riscossioni del 1997 e di

stime effettuate per il 1998 e il 1999, per determinare l'importo

riservato, per ogni voce, all'erario. Si è poi disposto che gli

incaricati della riscossione, per le operazioni eseguite nel

territorio della Regione Siciliana in ciascuno degli anni 1997, 1998

e 1999, versino all'erario gli importi corrispondenti alle

percentuali di incidenza predette, e alla Regione gli importi residui

(art. 2 del d.m. 23 dicembre 1997); che per gli anni 2000 e seguenti

sia versata all'erario la percentuale prevista per il 1999 (art. 3);

e si è previsto che i versamenti effettuati con l'applicazione delle

predette percentuali possano essere oggetto di conguaglio sulla base

di un aggiornamento di dette percentuali, ottenuto utilizzando i dati

definitivi dei singoli capitoli di bilancio risultanti dal rendiconto

generale dello Stato per ciascun anno: conguaglio da effettuare

secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con quello del tesoro, al momento della

determinazione delle percentuali definitive da utilizzare (art. 4).

4. - Con ricorso notificato il 27 marzo e depositato il 7 aprile

1997 (Reg. ric. 32 del 1997), la Regione Siciliana ha proposto due

questioni di legittimità costituzionale riguardanti,

rispettivamente, l'art. 5, comma 1, lettera a e l'art. 7 del

decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in

materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della

manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, entrambi

impugnati per contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale e con le

relative norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, nonché con il principio di leale

collaborazione fra Stato e Regione.

A seguito dell'udienza del 9 marzo 1999, la prima di dette

questioni è stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 186 del

1999: il giudizio è dunque proseguito con riguardo solo alla seconda

questione.

L'art. 7 del decreto-legge n. 669 del 1996 dispone la riserva a

favore dell'erario delle entrate derivanti dal decreto medesimo, che

vengono destinate a finalità di copertura degli oneri per il debito

pubblico e di riequilibrio del bilancio statale.

La ricorrente afferma che varie disposizioni del capo I del

decreto-legge darebbero luogo a incrementi di entrate conseguenti non

a nuove imposizioni o all'aumento delle aliquote di tributi

esistenti, ma a semplici rimodulazioni della base imponibile di

tributi, il cui gettito è devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 2

del d.P.R. n. 1074 del 1965. Tali incrementi non costituirebbero

dunque "nuove entrate tributarie" suscettibili, secondo la previsione

dello stesso art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, di essere riservate

con legge all'erario per essere destinate "alla copertura di oneri

diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative

dello Stato".

Mancando ogni indicazione dei criteri di selezione fra nuove

entrate e ciò che non lo è, e limitandosi la norma impugnata a

rinviare ad un successivo decreto ministeriale, verrebbe meno la

possibilità di controllare il corretto uso della deroga al principio

della devoluzione alla regione siciliana del gettito dei tributi

erariali riscossi nel suo territorio, e verrebbe meno la

prevedibilità delle decisioni ministeriali di applicazione, con

violazione del principio di certezza del diritto. Per aversi

effettiva tutela, occorrerebbe che le norme fossero sufficientemente

precise e dettagliate, nonché ancorate a precisi indicatori

quantitativi.

5. - Il Presidente del Consiglio, costituitosi nel giudizio per

chiedere il rigetto del ricorso, osserva, quanto alla censura che

investe l'art. 7 del decreto-legge impugnato, che non sarebbe dato di

comprendere quali siano le norme che comporterebbero entrate senza

influire sulle aliquote tributarie. "Nuove entrate" suscettibili di

essere riservate allo Stato, comunque, sarebbero tutte quelle che,

modificando il meccanismo impositivo (base imponibile, aliquota, o

altro), producono maggior gettito.

6. - Con ordinanza 22-31 marzo 1999 la Corte ha disposto in via

istruttoria l'acquisizione di informazioni e documenti

sull'attuazione e sugli effetti finanziari della norma impugnata, e

di altre clausole legislative analoghe.

Sia il Presidente del Consiglio, sia la regione hanno depositato

una abbondante documentazione, che ha permesso di accertare come la

clausola di riserva di entrate per cui è giudizio sia stata attuata,

contestualmente a quelle analoghe contenute in altri provvedimenti

legislativi emanati a partire dal 1992, con il decreto del Ministro

delle finanze 22 dicembre 1997, di cui si è detto sopra, al n. 3.

7. - Nell'imminenza della nuova udienza del 7 marzo 2000, la

difesa del Presidente del Consiglio ha depositato una memoria, nella

quale afferma che rientrerebbero nella definizione di "nuove entrate

tributarie" quelle conseguenti ad una "rimodulazione" dei vari

elementi che integrano il rapporto tributario (fattispecie

imponibile, base imponibile, esenzioni, deduzioni, detrazioni,

modalità di accertamento e di definizione dello stesso, ecc.); e

osserva che al decreto interministeriale è rimessa solo la

determinazione concreta, oggettiva e vincolata della porzione di

gettito spettante all'erario, attraverso un procedimento

logico-matematico, così come sarebbe avvenuto nell'attuazione delle

disposizioni denunciate. Considerato in diritto

1. - I giudizi, aventi ad oggetto disposizioni di contenuto

analogo, impugnate in relazione agli stessi parametri costituzionali,

possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. - Le questioni, ancora non decise, proposte con i due ricorsi

della regione siciliana investono, rispettivamente, l'art. 2, comma

154, e l'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996 (Reg. ric.

n. 18 del 1997), e l'art. 7 del decreto-legge n. 669 del 1996,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 (Reg. ric.

n. 32 del 1997): tutte e tre le norme dispongono la riserva a favore

dell'erario delle entrate derivanti da altre disposizioni degli

stessi provvedimenti legislativi impugnati, e vengono censurate in

relazione all'art. 36 dello statuto speciale e alle norme di

attuazione dello stesso, e in particolare all'art. 2, primo comma,

seconda parte, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a tenore del quale

fanno eccezione, rispetto alla regola della devoluzione alla Regione

delle entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio

regionale, le "nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato

con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare

particolari finalità contingenti o continuative dello Stato

specificate nelle leggi medesime".

Le censure mosse dalla ricorrente fanno leva, da un lato,

sull'assunto secondo cui potrebbero essere riservate allo Stato solo

le nuove entrate conseguenti alla istituzione di nuovi tributi o

all'aumento di aliquote di tributi esistenti, ma non le entrate

derivanti da altri interventi legislativi incidenti sulla base

imponibile e quindi sul gettito di tributi esistenti, onde sarebbero

illegittime le norme impugnate che riservano all'erario,

genericamente, le entrate derivanti dai due provvedimenti legislativi

(art. 3, comma 216, della legge n. 662 del 1996; art. 7 del

decreto-legge n. 669 del 1996), o quelle derivanti da un gruppo di

altre disposizioni della stessa legge (art. 2, comma 154, della legge

n. 662 del 1996). Dall'altro lato, la ricorrente lamenta che le norme

in questione, non precisando quali siano le entrate riservate, ma

rinviando ad un decreto ministeriale, espongono la regione ad

incertezza circa le entrate ad essa spettanti, e contrastano altresì

con il principio di leale collaborazione.

3. - Sotto il primo profilo, le questioni non sono fondate.

La regione impugna le norme che dispongono la riserva di entrate

all'erario, nella loro portata generale o generica, senza coinvolgere

nell'impugnativa alcuna delle singole disposizioni delle stesse

leggi, relative ad entrate che, secondo l'assunto della ricorrente,

non potrebbero essere legittimamente riservate allo Stato. Ma le

norme impugnate si limitano a riservare all'erario le entrate

"derivanti" dalle altre disposizioni contenute negli stessi

provvedimenti legislativi, cioè le entrate che trovano in essi la

loro fonte (cfr. sentenza n. 198 del 1999), senza discostarsi in ciò

da quanto appunto prevede l'art. 2, primo comma, seconda parte, del

d.P.R. n. 1074 del 1965, a tenore del quale le singole leggi statali

possono appunto destinare il gettito di "nuove entrate tributarie" a

finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle

stesse leggi. E non vi è dubbio che, come ammette la stessa

ricorrente, i due provvedimenti legislativi siano volti proprio a

procurare incrementi di entrate da destinare allo scopo di

risanamento del bilancio statale. Da siffatte clausole non si desume

affatto che il legislatore statale abbia considerato come "nuove

entrate tributarie", derivanti dalle stesse leggi, entrate cui invece

non si possa riconoscere tale carattere. Esse, d'altra parte, non

potrebbero che essere applicate in senso conforme a ciò che prevede

la normativa di attuazione statutaria. Ove poi, in sede applicativa,

sorgesse controversia circa il carattere di "nuova entrata

tributaria" attribuibile a questo o a quel gettito, sarà in quella

sede, e con gli strumenti ad essa appropriati - ivi compreso, se del

caso, il conflitto di attribuzioni - che la regione potrà difendere

la propria autonomia finanziaria da eventuali illegittime lesioni.

4. - Sotto il secondo dei profili indicati, concernente il rinvio

operato dalle disposizioni denunciate, per la definizione delle

modalità della loro attuazione, ad un decreto interministeriale, la

questione è invece fondata, nei limiti e nei termini di seguito

specificati.

Le norme denunciate non possono intendersi - come vorrebbe la

ricorrente - nel senso che esse attribuiscano ai Ministri la potestà

di stabilire con discrezionalità quali fra le entrate derivanti dai

provvedimenti legislativi vengono riservate all'erario: quasi che il

legislatore avesse affidato al provvedimento amministrativo il

compito di determinare l'ambito delle entrate riservate all'erario,

ciò che invece solo la legge, secondo l'espressa previsione

dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, può fare, destinando il

gettito di tali entrate alle finalità specificate nella legge

medesima.

In realtà il rinvio ad un decreto ministeriale concerne solo la

definizione delle "modalità di attuazione" della clausola di

riserva: cioè la statuizione dei criteri tecnici da adottare per

determinare il gettito aggiuntivo derivante dalle altre disposizioni

della legge, per definirne l'entità in ciascun esercizio

finanziario, e per dividere operativamente il gettito riservato allo

Stato da quello che resta attribuito alla Regione. Non a caso, le

stesse norme impugnate rinviano al decreto per stabilire tali

modalità solo "ove necessarie": cioè in quanto il gettito

aggiuntivo e riservato allo Stato non risulti già in base alle

ordinarie emergenze contabili dei bilanci dello Stato e della

Regione.

La determinazione del gettito riservato e l'applicazione della

clausola di riserva sono agevoli quando si tratti di un tributo di

nuova istituzione; e possono essere relativamente agevoli anche nel

caso di semplici aumenti di aliquota di un tributo esistente, almeno

quando l'aliquota prevista sia di tipo proporzionale. Quando invece

le nuove entrate derivino da più complesse manovre sulle aliquote

tributarie (per esempio, attraverso aumenti di alcune e contestuali

diminuzioni di altre aliquote, o attraverso la ridefinizione della

"curva" di aliquote di tipo progressivo, come avviene per l'IRPEF),

ovvero da modifiche legislative incidenti, anziché sulle aliquote,

sulla estensione della base imponibile dei tributi, la determinazione

in concreto del gettito derivante dalle nuove norme, in ciascuno

degli esercizi finanziari interessati, può non essere affatto

agevole, e richiedere operazioni tecnicamente complesse di stima e di

valutazione della provenienza del gettito medesimo.

La complessità tecnica di tali operazioni risulta confermata

dalle relazioni dell'amministrazione finanziaria statale acquisite in

via istruttoria, e dalla relativa documentazione allegata, nonché

dalla analitica trattazione contenuta nello "Studio preliminare alla

definizione dei pregressi rapporti finanziari tra lo Stato e la

Regione Siciliana", redatto dal presidente dell'apposito gruppo di

lavoro costituito dal Governo, e pure acquisito agli atti a seguito

dell'istruttoria. Essa risulta accresciuta quando le misure

produttive di nuovo gettito siano previste da una molteplicità di

provvedimenti legislativi e da una molteplicità di disposizioni

contenute nella stessa legge che dispone la riserva delle entrate

all'erario, incidenti su vari aspetti della normativa tributaria,

secondo la tecnica, non priva di inconvenienti, delle leggi

finanziarie o collegate che riuniscono in uno stesso testo

legislativo un gran numero di norme unificate solo dalla finalità

della "manovra" finanziaria attraverso di esse perseguita.

Non è in discussione la possibilità di ricorrere - in via

generale, e salve le specificità delle singole fattispecie - a

criteri presuntivi ragionevoli, fondati su stime attendibili, per

l'attuazione pratica di siffatte previsioni (cfr. sentenza n. 253 del

1996). Ma proprio la necessità di operare complesse valutazioni

tecnico-finanziarie per la corretta applicazione della riserva pone,

dal punto di vista costituzionale, l'esigenza di un procedimento che

non escluda la partecipazione della Regione, in forme adeguate al

caso.

Le clausole di riserva di nuove entrate all'erario costituiscono

infatti un meccanismo derogatorio, consentito al legislatore statale,

rispetto al principio, sancito dalla norma di attuazione dello

statuto, della attribuzione alla Regione dell'intero gettito dei

tributi erariali (eccettuati alcuni) riscossi nell'ambito del

territorio regionale; la loro attuazione incide pertanto direttamente

sulla effettiva garanzia dell'autonomia finanziaria della Regione,

oltre che sugli interessi attinenti alle specifiche finalità

statali, alle quali sono destinate per legge le maggiori entrate. Il

principio, dunque, di leale cooperazione fra Stato e Regione, che

domina le relazioni fra i livelli di governo là dove si verifichino,

come in queste ipotesi accade, interferenze fra le rispettive sfere e

i rispettivi ambiti finanziari, esige che si attui tale meccanismo

mediante procedimenti non unilaterali, ma che contemplino una

partecipazione della Regione direttamente interessata.

Sono espressioni significative di tale esigenza le norme di

attuazione di altri statuti speciali, le quali, a tal proposito,

contemplano procedimenti cui sono chiamate a partecipare le Regioni

(cfr. art. 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del d.P.R. 23 gennaio

1965, n. 114, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale

della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di finanza

regionale", come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997,

n. 8; artt. 9, 10, commi 1, 6 e 7, lettera a 10-bis comma 1, lettera

a del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di

finanza regionale e provinciale", come modificati dagli artt. 4, 5 e

6 del d.lgs. 24 luglio 1996, n. 432; e cfr. pure l'art. 8 della legge

26 novembre 1981, n. 690, recante "Revisione dell'ordinamento

finanziario della Regione Valle d'Aosta").

Né basterebbe, ad escludere siffatta esigenza, riferirsi alla

presenza, nei provvedimenti applicativi adottati dal Governo, di

meccanismi di conguaglio ex post delle entrate attribuite

rispettivamente alla Regione e allo Stato, operanti sulla base dei

dati di consuntivo (come prevede l'art. 4, comma 3, del decreto

23 dicembre 1997, acquisito in via istruttoria, che ha dato

applicazione anche alle norme in questa sede impugnate). Infatti, da

un lato, un conguaglio che intervenga a distanza di anni può non

essere sufficiente a salvaguardare tempestivamente i diritti della

Regione; dall'altro lato, anche la valutazione ex post dei gettiti

che si debbano considerare derivanti da singole modifiche della

normativa tributaria può presentare aspetti di complessità tecnica,

non dissimilmente dalle valutazioni presuntive ex ante.

5. - Sono dunque costituzionalmente illegittime le disposizioni

denunciate, nella parte in cui non prevedono, ai fini della loro

attuazione, un procedimento che contempli la partecipazione della

Regione interessata, la quale deve essere posta in grado di

interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare, e di

rappresentare il proprio punto di vista. Al termine del procedimento,

com'è naturale, una decisione finale deve comunque intervenire, ad

opera degli organi centrali, anche se vi sia dissenso da parte della

Regione: fermo restando che quest'ultima conserva la facoltà di

avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali previsti

dall'ordinamento, nel caso essa ritenga che l'attuazione delle norme

di riserva sia avvenuta in violazione della legalità, ovvero di

ricorrere a questa Corte con lo strumento del conflitto di

attribuzioni, ove insorga controversia sull'ambito delle rispettive

sfere presidiate da norme costituzionali o di attuazione dello

statuto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2,

comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 7,

comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni

urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a

completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,

nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le

modalità della loro attuazione siano definite con decreto

ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana

al relativo procedimento;

b) dichiara non fondate, per la parte non compresa nel

precedente capo a), le questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 2, comma 154, e 3, comma 216, della predetta legge n. 662 del

1996, e dell'art. 7 del predetto decreto legge 31 dicembre 1996,

n. 669, sollevate, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale

della Regione Siciliana e alle relative norme di attuazione in

materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965,

n. 1074, dalla Regione Siciliana con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari