Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)((nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo)), dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", ((nonche' quelle)) per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";
  • b)nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
  • c)nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.";
  • 2)nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
  • 3)il comma 4 e' abrogato;
  • d)nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:
  • 1)il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche ((e le imprese sub-concessionarie di queste)) sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.";
  • 2)l'ultimo periodo e' soppresso. ((1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis)) Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione ((pagati)) a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 ((per effettuare interventi di cui alle lettere a))) b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. ((5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993)) Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
  • b)nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare". All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico". All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".

Testo vigente dal 2 marzo 1997 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/2002

    Questione infondata
    6 febbraio 2002

    Il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, può essere esercitato solo in caso di “evidente mancanza” dei requisiti, sicché il mero fatto che il decreto legge sia stato emanato in collegamento con una manovra di finanza pubblica non è di per sé argomento sufficiente a sostenere il difetto dei presupposti in questione, tanto più nel caso di specie, attesa l’importanza della manovra finanziaria per il 1997, che perseguiva l’obiettivo di adeguare i conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata in riferimento all’art. 77 della Costituzione, nella parte in cui - modificando l’art. 69 del testo unico delle imposte sui redditi - ha eliminato la possibilità di cumulare, per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, l’ammortamento tecnico previsto dagli artt. 67 e 68 dello stesso testo unico ed un ulteriore ammortamento definito finanziario, stabilendo invece l’alternatività fra le due specie di ammortamento. - Sulla “evidente mancanza” dei requisiti della decretazione d’urgenza, v. sentenza 29/1995, sentenza 161/1995, sentenza 330/1996, sentenza 398/1998, ordinanza 432/1996, ordinanza 90/1997. - Con riferimento alla specifica situazione della manovra finanziaria per il 1997, v. ordinanza 341/2000, sentenza 155/2001.

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 77 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/1999

    Questione infondata
    28 maggio 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale, e 116 e 119 Cost., oltre che al principio di leale collaborazione, per la riduzione della base di calcolo spettantele sul gettito di tributi erariali, lamentata in conseguenza della riserva allo Stato che non soltanto dalla ricorrente, ma anche, per il resistente Presidente del Consiglio, dall'Avvocatura dello Stato, si assume operata dall'art. 7 delle disposizioni per il completamento della manovra di finanza pubblica per il 1997 contenute nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30), riguardo alle entrate derivanti dall'acconto previsto dall'art. 1, comma 3, dello stesso provvedimento legislativo, nella misura del 20 per cento del reddito imponibile, sull'imposta dovuta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte. Le entrate tributarie in questione, infatti, hanno fonte nelle previgenti, ed invariate, disposizioni che disciplinano le imposte sui redditi e stabiliscono sia i presupposti dell'imposizione, sia i criteri per la determinazione delle aliquote: le diverse modalità della riscossione che l'art. 1, comma 3, con la prevista parziale anticipata "autotassazione", si limita a stabilire, non comportano che l'imposta, nella sua entità complessiva, sia dovuta in misura maggiore che per il passato, e pertanto, non essendovi nuove entrate, il richiamato art. 7 - che dispone bensì la riserva all'erario, ma solo delle entrate che derivano dallo stesso decreto-legge - non può trovare, nel caso, applicazione. Inteso in tal senso, il combinato disposto delle norme impugnate sfugge quindi alle censure mossegli, con la conseguenza che alla Regione Sardegna, in forza dell'art. 8, lettera a), dello Statuto speciale - che prevede la partecipazione della Regione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - non potrà essere sottratto, nei limiti della quota spettantele, l'importo dei predetti acconti riscossi nell'ambito della Regione medesima. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 7 Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 · Art. 116 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1997

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1997 al 2 marzo 1997. 9 parole tolte, 116 parole aggiunte in 7 capoversi.

a) nell'articolo 13-bis, aggiunto: come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), tolto: primo aggiunto: terzo periodo, dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", aggiunto: nonche' quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104";

b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bistolto: ), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 …

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessionetolto: ..." sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazionitolto: ...";

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche aggiunto: e le imprese sub-concessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle …

2) l'ultimo periodo e' soppresso. aggiunto: 1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese … e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione tolto: pagate aggiunto: pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della … soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di tolto: recupero di cui alle lettere aggiunto: a) b), c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, … e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. aggiunto: 5. La disposizione contenuta nell'articolo aggiunto: 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui reddititolto: , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tolto: deve aggiunto: devono intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo tolto: 21 aprile 1993, n. 124tolto: . aggiunto: del 1993 Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per i tolto: i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bistolto: ), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della …

… sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unicotolto: .". All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art1 · fonte del testo

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