Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, ((336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339,)) 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, ((584 e 635, terzo comma,)) del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice puo' disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali e' stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni. Con la medesima sentenza di condanna ((di cui al comma 1)) il giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' prescrivere al condannato di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione e' disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale e' raddoppiata.

Testo vigente dal 25 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 3 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, tolto: 338, aggiunto: 336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche … ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, tolto: e 584 aggiunto: 584 e 635, terzo comma, del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di … stessa, fino a un massimo di dieci anni. Con la medesima sentenza di condanna aggiunto: di cui al comma 1 il giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art10 · fonte del testo

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