Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 240-bis, primo comma, ((dopo la parola)): «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
  • b)all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «((dell'articolo 628))» sono sostituite dalle seguenti: «((degli articoli 628))» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
  • c)((all'articolo 624-bis:
  • 1)al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene";
  • 2)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500";
  • 3)alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola: "e" e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo le parole: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: "e furto con destrezza in casi particolari"));
  • d)dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente: «Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio((.)). ((Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.)) Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»;
  • e)all'articolo 648, primo comma, le parole: «((dell'articolo 628))» sono sostituite dalle seguenti: «((degli articoli 628))» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,» ((.)) Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 51, comma 3-quinquies, ((dopo la parola)): «617-sexies,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis,»;
  • b)all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis,». All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale». All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis».

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 42 parole tolte, 153 parole aggiunte in 10 capoversi.

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo tolto: le parole aggiunto: la parola: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;

b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo aggiunto: 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli aggiunto: 628» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

c) all'articolo 624-bistolto: ,aggiunto: :

aggiunto: 1) al secondo commatolto: , dopo le parole: «strappandola di mano o di dosso alla persona» sono aggiunte le seguenti: «ovvero aggiunto: e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza aggiunto: direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su aggiunto: somme di denaro o beni di valore tolto: tale aggiunto: tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita'tolto: » e, conseguentemente,aggiunto: , si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene";

aggiunto: 2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500";

aggiunto: 3) alla rubrica, dopo le parole: tolto: «in abitazione» la parola «e» aggiunto: "in abitazione" la parola: "e" e' sostituita dal seguente segno di interpunzione tolto: «,»aggiunto: : "," e dopo le parole: tolto: «con strappo» aggiunto: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: tolto: « aggiunto: "e furto con destrezza in casi particolaritolto: »aggiunto: ";

… ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggioaggiunto: .. Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle …

e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo aggiunto: 628» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli aggiunto: 628» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»tolto: ;aggiunto: . Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo tolto: le parole aggiunto: la parola: «617-sexies,» tolto: sono inserite le seguenti aggiunto: e' inserita la seguente: «628-bis,»;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» tolto: sono inserite le seguenti aggiunto: e' inserita la seguente: «628-bis,». All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, … 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» tolto: sono inserite le seguenti aggiunto: e' inserita la seguente: «628-bis».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art3 · fonte del testo

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