Art. 3 — Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 240-bis, primo comma, ((dopo la parola)): «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;
- b)all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «((dell'articolo 628))» sono sostituite dalle seguenti: «((degli articoli 628))» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;
- c)((all'articolo 624-bis:
- 1)al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima pena si applica altresi' a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita', si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene";
- 2)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500";
- 3)alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola: "e" e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo le parole: "con strappo" sono aggiunte le seguenti: "e furto con destrezza in casi particolari"));
- d)dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente: «Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio((.)). ((Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.)) Si applica il quinto comma dell'articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»;
- e)all'articolo 648, primo comma, le parole: «((dell'articolo 628))» sono sostituite dalle seguenti: «((degli articoli 628))» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,» ((.)) Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 51, comma 3-quinquies, ((dopo la parola)): «617-sexies,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis,»;
- b)all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis,». All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale». All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» ((e' inserita la seguente)): «628-bis».
Testo vigente dal 25 aprile 2026
