Art. 11 — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa

All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il seguente: «11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri». All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato;
  • b)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
  • c)al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma». Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale ».

Testo vigente dal 11 aprile 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48~art11 · fonte del testo

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