Art. 11 — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico
((Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 582, secondo comma, dopo le parole: "primo periodo," sono inserite le seguenti: "e terzo comma,";
- b)all'articolo 583-quater:
- 1)al secondo comma, primo periodo, le parole: "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a";
- 2)dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma";
- 3)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive".)) ((All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: "a-ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale")).
Testo vigente dal 25 aprile 2026
