Art. 13-bis — Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento

Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 12 In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Il questore puo' prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. In relazione ((ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4)) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio - 24 febbraio 2026, n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 25/02/2026, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)".

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 20/2026

    Ha colpito questo articolo
    24 febbraio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 13 Cost., l’art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, come conv., nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito (c.d. Daspo antirissa aggravato) si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Il provvedimento censurato dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisce una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost., in quanto la misura, in questa forma aggravata, ha un campo applicativo estremamente vasto, estendendosi potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale. Sebbene sia da ritenere che nella generalità dei casi in omaggio al principio di proporzionalità l’autorità di p.s. dosi le restrizioni al minimo necessario, ad avere importanza sono i tratti che la misura assume sul piano normativo, tanto più che la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di sottrarre le persone ad arbitrî resi possibili dalla formulazione delle norme limitative della libertà. Il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una “cortina” di isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali assai prossimi, ove lo “stigma sociale” connesso al divieto diviene particolarmente accentuato e afflittivo. Inoltre, la legge lascia indeterminati i luoghi preclusi al prevenuto, essendo la misura estesa a tutti gli esercizi pubblici della provincia, nonché agli spazi ad essi circostanti: è evidente che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore non contenga idonee specificazioni, potrebbe rendere al prevenuto difficile l’esatta identificazione dei luoghi interdetti. Né si tratta di una restrizione di breve durata, e quindi inidonea a incidere significativamente sulla vita sociale del prevenuto, considerato che il divieto può ora rimanere efficace fino a tre anni e ha un’estensione minima di un anno. Infine, a un divieto di larghissima applicazione corrisponde ormai, in caso di inosservanza, una risposta sanzionatoria capace di condizionare pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la possibilità che la pena inflitta, stante il massimo edittale di tre anni di reclusione, resti sottratta alla sospensione condizionale. L’insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla luce del processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta che il c.d. “Daspo antirissa aggravato” (o provinciale) abbia valicato la soglia minima di afflittività, superata la quale anche un mero divieto di recarsi in luoghi determinati deve essere sottoposto alle garanzie offerte dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale. Alla misura censurata va dunque applicata una grandezza già esistente nell’ordinamento, quella del c.d. Daspo sportivo con obbligo di firma, analoga al “Daspo antirissa” e per la quale il legislatore ha previsto la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. (Precedenti: S. 193/1996 - mass. 22522; S. 143/1996 - mass. 22387).

    Art. 13-bis Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' · Art. 6 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)) · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 6 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. In relazione tolto: al provvedimento di cui al comma aggiunto: ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14~art13bis · fonte del testo

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