[1](Art. 19 T. U. 1926).

[2]Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'Autorita', o che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

Testo vigente dal 26 giugno 1931

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 106/1975

    Questione infondata
    7 maggio 1975

    Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 T.U.L.P.S., concernente l'equiparazione, a determinate condizioni, delle riunioni indette in forma privata a quelle pubbliche, e dell'art. 20 (concernente lo scioglimento delle riunioni tenute in luogo aperto al pubblico) sollevate in relazione agli artt. 2, 14, 17 e 21 Cost. sono manifestamente irrilevanti perché, dalla stessa ordinanza di rinvio, risulta che la rappresentazione oggetto del giudizio principale è stata ritenuta dal giudice "a quo" di natura privata in base agli elementi di fatto acquisiti in giudizio, e non in applicazione della norma impugnata.

    Art. 2 cost. · Art. 14 cost. · Art. 17 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art20 · fonte del testo

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