Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l' anno 2024 e a 641.503.011 euro per l' anno 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonche' di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. ((Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.)) Le risorse derivanti dalla chiusura ((delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis)), ancora disponibili al termine della gestione di cui all' articolo 20-ter, comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.

Testo vigente dal 8 maggio 2025

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 ottobre 2023 al 8 maggio 2025. 8 parole tolte, 226 parole aggiunte.

… l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. aggiunto: Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualita' di sub-commissari, sono intestate apposite contabilita' speciali sulle quali il Commissario straordinario e' autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilita' speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilita' speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attivita' commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse derivanti dalla chiusura tolto: della contabilita' speciale di cui al comma 4 aggiunto: delle contabilita' speciali di cui ai commi 4 e 4-bis, ancora disponibili al termine della gestione di cui all' articolo 20-ter, comma 11, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art20quinquies · fonte del testo

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