Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) dei territori colpiti dall'emergenza Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuita' didattica», con ((la dotazione)) di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuita' didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonche' di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) interessate dall'emergenza. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche ((statali e paritarie)) possono altresi' derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attivita' didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonche' ad assicurare la validita' dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. ((3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' riconosciuto lo svolgimento delle attivita' di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023)) Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Testo vigente dal 1 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2023 al 1 agosto 2023. 2 parole tolte, 104 parole aggiunte.

aggiunto: Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attivita' didattica nelle istituzioni scolastiche aggiunto: statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal … merito e' istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuita' didattica», con tolto: lo stanziamento aggiunto: la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di … definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche aggiunto: statali e paritarie interessate dall'emergenza. Fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche aggiunto: statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, … derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche aggiunto: statali e paritarie possono altresi' derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e … svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. aggiunto: 3-bis. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' riconosciuto lo svolgimento delle attivita' di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-01;61~art5 · fonte del testo

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