Art. 20-bis — Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice. ((Per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies si applicano altresi' le disposizioni dei commi da 435 a 442 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 437 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 in relazione ai contributi di cui al secondo periodo del presente comma sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024)). Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies possono altresi' applicarsi ad altri territori delle medesime regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non compresi nell'allegato 1 annesso al presente decreto, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche' del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024. In caso di interventi in favore del patrimonio privato danneggiato, ai sensi dell'articolo 20-sexies, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalita' di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unita' locali o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
Testo vigente dal 28 aprile 2026
