Art. 18 — Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023
Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal ((29 ottobre 2023)) Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata ((nella Gazzetta)) Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, ((e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023,)) al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e ((del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023)), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la ((regione Toscana)) un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle finalita' di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
