((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2025, i soggetti che al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dai predetti eventi sono riammessi nei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, avviati d'ufficio o su istanza di parte, comunque denominati, pendenti al sopraggiungere dei medesimi eventi. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nei procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche nonche' in tutte le ipotesi in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati.)) ((Nei casi di cui al comma 1 sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta' conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Dalla disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Testo vigente dal 5 luglio 2025

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-05-07;65~art10bis · fonte del testo

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