Art. 12-bis — Monitoraggio dei flussi migratori
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Testo vigente dal 4 dicembre 2018
