Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese dell'indotto)) La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione. ((All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy)).

Testo vigente dal 28 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2025 al 28 gennaio 2026. 107 parole aggiunte.

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA aggiunto: e per sostenere le imprese dell'indotto La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzata a utilizzare le … decreto, anche per garantire la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestioneaggiunto: . All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-01;180~art1 · fonte del testo

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