Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA ((e per sostenere le imprese dell'indotto)) La societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e' autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuita' operativa degli impianti di cui ha la gestione. ((All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy)).
Testo vigente dal 28 gennaio 2026
