Art. 19 — Disposizioni transitorie
Le disposizioni del capo IV si applicano ((...)) decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
Le disposizioni del capo IV si applicano ((...)) decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Testo vigente dal 11 dicembre 2024
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione di fluss…
Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 19 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 77 cost.
La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f, e 4, CEDU, all’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, all’art. 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CFDUE, degli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui prevedono – quanto agli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e n. 2 – che il provvedimento emesso dalla corte d’appello in materia di trattenimento, o sua proroga, del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso, è impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla sua comunicazione, per i soli motivi di eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. a, b e c, cod. proc. pen. con esclusione del vizio di motivazione, e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 39 del 2025 e non, quindi, come in precedenza, semplicemente con ricorso per cassazione; nonché – quanto all’art. 19 – nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni processuali introdotte si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La disciplina del processo di legittimità non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza, onde è del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo; di converso, le questioni sollevate sul regime intertemporale risultano prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza).
Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 19 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 77 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 21 parole tolte.
Le disposizioni del capo IV si applicano tolto: ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,aggiunto: ... decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2024-10-11;145~art19 · fonte del testo
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