[1]Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo
[2]1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprieta' e ai contratti di subnoleggio»;
- 2)dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
- b)al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale »;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravita'».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
