Art. 1 — Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla. legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350

All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti: "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. ((L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa)) fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore ((tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.)) Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14 ((, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili)) Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. ((il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.)) 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.". Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace". (( Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica. 2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • c)il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo")) Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di pace". Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.". Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore ((tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza)).((Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13)). Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza ((del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1)), e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.". (( All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti: "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di' espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anni" 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto")) ((6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle universita'")) ((6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni")) All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.";
  • b)dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: "3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, ((del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo)) 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.";
  • c)al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' 3-quater,". (( All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: " degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro. ))

Testo vigente dal 14 novembre 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 278/2008

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato ove non dispone che lo straniero possa inoltrare il ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione anche a mezzo posta, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata sotto il profilo che, avendo il rimettente nominato un difensore d'ufficio al ricorrente, nonostante l'avvenuta ricezione del ricorso per via postale, e avendo sollevato la questione prima dei sessanta giorni prescritti per l'impugnazione in esame, sarebbe venuto meno l'interesse alla questione, poiché il ricorso avrebbe raggiunto il suo scopo. In realtà, l'intervento del giudice a quo non vale di per sé a superare l'incertezza sulla legittimità della norma, potendo l'irregolarità del ricorso inviato per posta riemergere nel successivo corso del processo, minandone l'esito.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/2014

    Questione inammissibile
    10 aprile 2014

    È manifestamente inammissibile, per denuncia di inconvenienti di mero fatto e per carenza di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 5- ter , (come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 2004) e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 97, 111 e 117 Cost. ed in relazione all'art. 5 CEDU, nella parte in cui, in materia di espulsione amministrativa dello straniero, prevedono, rispettivamente, che, per assicurare la tempestività del procedimento di convalida del provvedimento, le questure forniscano al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo e che, nei particolari casi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento, lo straniero sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del ministro dell'Interno. Infatti, le diverse doglianze sono prospettate dal giudice a quo in termini generici e onnicomprensivi, risolvendosi, quindi, in questioni di mero fatto del tutto avulse dai vizi ascrivibili alle disposizioni denunciate e, quindi, insuscettibili di formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione risulta carente nella motivazione in punto di rilevanza, in quanto è assente una qualche palese interferenza tra gli "inconvenienti" additati e i dubbi manifestati a proposito delle contrapposte richieste avanzate dalle parti all'esito dell'udienza nel giudizio a quo . - Per la manifesta inammissibilità di analoga questione sollevata dallo stesso rimettente, siccome proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, si veda la citata ordinanza n. 109/2010.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 170/2012

    Questione inammissibile
    27 giugno 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 Cost. - dell'art. 13, commi 3 ed 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 271 del 2004, ritenendo in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" (comma 3 del citato art. 13), con conseguente preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente. Invero, la domanda rivolta alla Corte ha carattere oscuro e contradditorio, posto che, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione; e che, inoltre, analoga contraddittorietà - in uno con il difetto di rilevanza - emerge alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione, avendo altresì il giudice a quo stabilito " ex lege " la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi peraltro ad una "legge" non meglio specificata. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v., tra le altre, le ordinanze nn. 127/2009 e 94/2012.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 · Art. 2 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 10 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 14 settembre 2004 al 14 novembre 2004. 11 parole tolte, 763 parole aggiunte in 4 capoversi.

… di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. tolto: Il aggiunto: L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' tolto: sospeso aggiunto: sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensoretolto: . aggiunto: tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, … trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14tolto: .aggiunto: , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. … proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. aggiunto: il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. 5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti … periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace". aggiunto: Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica. 2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente: "13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, … convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensoretolto: . aggiunto: tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza.Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, … dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di tolto: trattenimento aggiunto: permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa … alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.". aggiunto: All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti: "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione e' stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione e' stata disposta perche' il permesso di soggiorno e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di' espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 5-quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena e' la reclusione da uno a quattro anni" 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, … Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. tolto: Il questore, per aggiunto: Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, aggiunto: il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per tolto: il reato previsto dal comma aggiunto: i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fattotolto: . ".aggiunto: " 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle universita'" 6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "2. Le domande di trasferimento hanno la priorita' sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorita' non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti.vacanti nelle nuove dotazioni" All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: "3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del aggiunto: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.";

c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonche' 3-quater,"aggiunto: . All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti: " degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-09-14;241~art1 · fonte del testo

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