È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Ed infatti, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale, vanificando in tal modo sia la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, sia il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. – Sul fatto che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investa la libertà personale e sia quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., v. la richiamata sentenza n. 105/2001.
Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 13 cost.