Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione ((al tribunale in composizione monocratica)) territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. ((Il provvedimento e' immediatamente esecutivo)). ((Il tribunale in composizione monocratica)), verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 GIUGNO 2002, N. 106))".

Testo vigente dal 9 giugno 2002

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 222/2004

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione, l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge n. 51 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2002, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Ed infatti, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria, con la conseguenza che lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale, vanificando in tal modo sia la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore, sia il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile, vale a dire il diritto di essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. – Sul fatto che l’accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica investa la libertà personale e sia quindi misura assistita dalle garanzie previste dall’art. 13 Cost., v. la richiamata sentenza n. 105/2001.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera · Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 138/2005

    Altra decisione
    6 aprile 2005

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trieste, al Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005. Il Direttore del…

    Art. 12 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 2 Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 351/2004

    Altra decisione
    19 novembre 2004

    Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché - alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa - valuti la persistenza della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo di forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria e nella parte in cui non prevede che lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione sia sentito dal giudice della convalida. - V. sentenza citata n. 222/2004.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2002 al 9 giugno 2002. 18 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tolto: approvato con aggiunto: di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' inserito il seguente: "5-bis. Nei … e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione tolto: all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale aggiunto: al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il tolto: Procuratore della Repubblica aggiunto: provvedimento e' immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. tolto: Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 GIUGNO 2002, N. 106".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-04-04;51~art2 · fonte del testo

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