Art. 2 — Norma di copertura finanziaria
(( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l'anno 2004 e in euro 22,792.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
- a)quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b)quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- c)quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755,473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. )) (( Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, - nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo, 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. )) Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 novembre 2004
