In caso di mancato rispetto ((per gli anni 2014 e 2015)) dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni". All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile" sono aggiunte le seguenti "; e' altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio precedente". All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonche' dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64." All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province". Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuni.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 202/2016

    Questione infondata
    21 luglio 2016

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 35, 97, 114, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2015), il quale impone alle Regioni e agli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Il ricorso è del tutto privo di un'autonoma motivazione a proposito dei vizi di legittimità costituzionale della norma impugnata e sono tardive le deduzioni svolte solo con la memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica.

    Art. 4 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2015 al 1 gennaio 2016. 6 parole tolte, 5 parole aggiunte.

In caso di mancato rispetto per tolto: l'anno 2014 aggiunto: gli anni 2014 e 2015 dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei … vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa. tolto: 2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il … cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni"aggiunto: . All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con … periodo: "Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province". tolto: 4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1 della legge 7 … d'intesa con la regione, definire le modalita' di detto esercizio anche tramite organi comuniaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art4 · fonte del testo

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