Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da concludere entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e' riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, ((fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019)). A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 15 Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2018, n. 145

15

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 55/2020

    Altra decisione
    16 marzo 2020

    È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 51, 77, 97 e 136 Cost., dell'art. 4- bis del d.l. n. 78 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2015, che prevede l'assunzione, da parte dei dirigenti delle agenzie fiscali, di incarichi dirigenziali ad interim , la successiva indizione di procedure selettive interne per individuare funzionari della terza area ai quali delegare le funzioni relative ai suddetti incarichi ad interim , e l'attribuzione loro di posizioni organizzative temporanee. Non è più possibile, per le agenzie fiscali, fare ricorso al meccanismo introdotto dalla disposizione censurata, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 323, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che la delega delle funzioni dirigenziali in capo ai funzionari della terza area, con conseguente attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, potesse avvenire fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017, e comunque non oltre il 30 aprile 2019; inoltre, le agenzie fiscali hanno provveduto a rendere operative le ivi previste posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di sopravvenute disposizioni che modifichino o integrino le disposizioni oggetto del giudizio a quo , o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente quando lo ius superveniens possa condizionare l'applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo , muti in modo sostanziale i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo o intacchi il meccanismo contestato dal rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019, n. 51 del 2019, n. 236 del 2018, n. 194 del 2018 e n. 125 del 2018; ordinanza n. 230 del 2019 ).

    Art. 4-bis Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale · Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2019. 18 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, tolto: per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, aggiunto: fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il tolto: 31 dicembre 2018 aggiunto: 30 aprile 2019. A fronte delle responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "Le previsioni dei commi 323 e 324 non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art4bis · fonte del testo

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