[1]Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015 A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a titolo di riscossione di imposta municipale propria. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo le parole "delle capacita' fiscali nonche' dei" sono sostituite dalle seguenti "della differenza tra le capacita' fiscali e i" b)

[2]in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2015, l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale." All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto il seguente periodo: "La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e' determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

  • a)gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;
  • b)gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  • c)importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.". ((4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali))

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 169/2017

    Parametro
    12 luglio 2017

    riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9-bis; 9-ter, commi l, lettere a) e b), 2, 3, 4, 5, 8 e 9; 9-quater, commi l, 2, 4, 5, 6 e 7; 9-septies, commi l e 2, del decreto-le…

    Art. 9-bis Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale · Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 2015 al 15 agosto 2015. 203 parole aggiunte.

… aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.". aggiunto: 4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art3 · fonte del testo

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