Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresi', in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del patto di stabilita' interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gia' finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

14

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 224) che "Per le finalita' del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018".

Testo vigente dal 1 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 2016 al 1 gennaio 2018.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 224) che "Per le finalita' del comma 223 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per l'anno 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-06-19;78~art16quater · fonte del testo

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