Art. 7 — Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015

La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione. 5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016"

Testo vigente dal 21 agosto 2016

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Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2016 al 21 agosto 2016. 24 parole tolte, 332 parole aggiunte.

tolto: Eliminazione sanzione economica per le citta' metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilita' interno per l'anno 2015La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 … confronti delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle tolto: Regioni Siciliana aggiunto: regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015. aggiunto: Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2015, e' ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purche' non gia' oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione. 5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: "Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purche' la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art7 · fonte del testo

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