Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del patto di stabilita' interno della regione Valle d'Aosta di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno 2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale, assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1º gennaio 2011, al netto di quanto gia' erogato dallo Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita' di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione e' attribuito un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui

Testo vigente dal 15 agosto 2015

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