Art. 10 — Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016

Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' inserito il seguente: «710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalita' previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.». Dopo il comma 688 dell'articolo l, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' inserito il seguente: «688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.». Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidita' regionale. Il ricorso ad anticipazioni di' tesoreria e' consentito solo nel caso di carenza globale di fondi. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.». All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis e' abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; e' configurabile la responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Testo vigente dal 24 giugno 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 33/2020

    Questione infondata
    26 febbraio 2020

    È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 160 del 2015, nella parte in cui stabilisce - quale termine di decorrenza delle disposizioni secondo cui gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale - il 1° gennaio 2016, anziché il 15 agosto 2015 (rispettivamente, il comma 6 abrogando, a decorrere dal 25 giugno 2016, la norma interpretativa, entrata in vigore il 15 agosto 2015, secondo cui la disposizione allora vigente, concernente l'individuazione del soggetto passivo doveva intendersi, nell'ipotesi di locazione finanziaria, nel senso che obbligato fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e il comma 7 disponendo, tramite l'inserimento del comma 2- bis dell'art. 7 della legge n. 99 del 2009, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il soggetto passivo della tassa in esame è, in via esclusiva, l'utilizzatore del veicolo, sulla base del contratto di locazione finanziaria annotato nel pubblico registro automobilistico) Non è corretto l'assunto del rimettente per cui, per effetto delle disposizioni censurate, nel periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015 il concedente e l'utilizzatore sarebbero tenuti solidalmente al pagamento della tassa in esame, essendo invece in detto periodo rimasta efficace la citata norma interpretativa che stabilisce la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. L'abrogazione della norma di interpretazione autentica non ha, infatti, effetto retroattivo, non essendovi ragione, in difetto di un'espressa disposizione del legislatore, di derogare al principio generale posto dall'art. 11, primo comma, disp. prel. cod. civ. e, per la materia tributaria, dall'art. 3, comma 1, primo periodo, della legge n. 212 del 2000. Conseguentemente, la formulazione dei censurati commi 6 e 7 dell'art. 10 non è idonea a inibire, per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016, l'applicazione della norma di interpretazione autentica - in linea con le conclusioni della Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica - recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2015, in forza della quale, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è l'unico soggetto passivo della tassa automobilistica.

    Art. 10 Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113~art10 · fonte del testo

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