La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della legge di conversione del presente decreto)) i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicita', anche istituendo sezioni diverse dello stesso. La Consob puo', con regolamento:

  • a)prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto ((al capo II)) per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 10 MAGGIO 2023, N. 52));
  • c)individuare modalita' operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonche' per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;
  • d)disciplinare le forme e le modalita' di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;
  • e)individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro puo' includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilita' con altri registri;
  • f)disciplinare le modalita' e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonche' i casi di inapplicabilita' ed esenzione;
  • h)disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal ((regolamento (UE) 2022/858));
  • i)prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti ((dal capo III)) in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonche' delle caratteristiche dell'emissione medesima;
  • j)prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalita' operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operativita' di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;
  • k)tenuto conto del principio di proporzionalita', prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;
  • l)prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ((ivi incluse quelle)) per l'applicazione:
  • 1)di solidi dispositivi di governo societario;
  • 2)di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;
  • 3)di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e ((dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24));
  • 4)di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);
  • m)individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonche' le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;
  • n)prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;
  • o)determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonche' dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), ((...)) e), f), g), h), i), k), m), ((n) e o),)) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui ((al comma 2, lettera l),)) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:
  • a)puo' dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significativita' dell'attivita' dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:
  • 1)al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;
  • 2)al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;
  • 3)alla complessita' operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonche' alle sue dimensioni;
  • 4)all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;
  • b)puo' determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Testo vigente dal 16 maggio 2023

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023. 81 parole tolte, 35 parole aggiunte in 9 capoversi.

La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore aggiunto: della legge di conversione del presente decretotolto: , i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di …

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto tolto: alla sezione I aggiunto: al capo II per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

b) tolto: individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 10 MAGGIO 2023, N. 52;

tolto: g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE)tolto: 858/2022 aggiunto: 2022/858;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti tolto: dalla Sezione II aggiunto: dal capo III in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonche' delle caratteristiche dell'emissione medesima;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi tolto: incluso aggiunto: incluse quelle per l'applicazione:

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e tolto: requisiti previsti dagli stessi aggiunto: dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

… 21, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), tolto: d),aggiunto: ... e), f), g), h), i), k), m), n)tolto: , o) aggiunto: e o), sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui tolto: alla aggiunto: al comma 2, lettera l)aggiunto: , sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art28 · fonte del testo

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