Art. 32 — Disposizioni finali
Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio ((, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20)). Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al ((Comitato FinTech)), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione ((le suddette autorita' indicano)), ciascuna per i profili di propria competenza, le criticita' riscontrate dai soggetti interessati e ((dalle autorita' medesime)), incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attivita' esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attivita' con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novita' del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi)).
Testo vigente dal 16 maggio 2023
