Art. 23 — Obblighi del responsabile del registro
I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
- a)a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
- b)di continuita' operativa e di ripristino dell'attivita', che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
- c)((...)) ((ad assicurare)) che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalita' operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operativita', tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.
Testo vigente dal 16 maggio 2023
