Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

  • a)le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
  • b)gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attivita' sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
  • c)gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
  • d)i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
  • e)i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del ((regolamento (UE) n. 909/2014)). L'autorizzazione ((e' concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti)) di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto. L'attivita' di responsabile del registro puo' essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attivita' e' tempestivamente notificato alla Consob, nonche' alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o (( all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS))) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Testo vigente dal 16 maggio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2023 al 16 maggio 2023. 6 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) aggiunto: n. 909/2014. L'autorizzazione tolto: valuta il rispetto delle condizioni aggiunto: e' concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto. L'attivita' di responsabile del … tempestivamente notificato alla Consob, nonche' alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o tolto: all'IVASS aggiunto: all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Le banche e le imprese …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-17;25~art19 · fonte del testo

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