Art. 19 — Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale
Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:
- a)le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
- b)gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attivita' sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
- c)gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
- d)i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- e)i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m). Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attivita' di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del ((regolamento (UE) n. 909/2014)). L'autorizzazione ((e' concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti)) di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto. L'attivita' di responsabile del registro puo' essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attivita' e' tempestivamente notificato alla Consob, nonche' alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o (( all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS))) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attivita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.
Testo vigente dal 16 maggio 2023
